Sentenza n. 262 del 1991

 

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SENTENZA N. 262

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Doria Donatella, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1991 il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la ivi contemplata cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, ove quello competente non provveda "a norma degli articoli 292, 317 e 321" "entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti", non si applichi anche nel caso di trasmissione degli atti disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 54 stesso codice.

Nel caso di specie - premette il Tribunale rimettente - la misura cautelare della custodia in carcere era stata disposta il 14 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, che aveva poi emesso altri provvedimenti, tra l'altro respingendo, il 21 settembre dello stesso anno, la richiesta di revoca della predetta misura. Il 3 ottobre successivo, gli atti erano stati trasmessi dal locale pubblico ministero a quello presso il Tribunale di Milano, ritenutosi competente per connessione, e riuniti ad altro procedimento già ivi pendente. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano aveva rigettato, il 9 novembre, un'istanza di revoca della misura cautelare e poi, il 1° dicembre, un'istanza di scarcerazione con cui si invocava l'applicazione dell'impugnato art. 27 per non avere detto giudice provveduto ai sensi dell'art. 292 entro venti giorni dalla trasmissione degli atti.

Decidendo sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 avverso quest'ultima ordinanza, il Tribunale rimettente condivide innanzitutto - anche sulla scorta di una pronuncia della Corte di cassazione (sez. V, 27 giugno 1990, n. 2700) - l'interpretazione adottata nel provvedimento impugnato secondo cui la cessazione dell'efficacia della misura prevista dall'art. 27 concerne il solo caso di pronuncia "giurisdizionale" declinatoria di competenza emessa dal giudice che ha disposto le misure cautelari, e non anche quello di trasmissione degli atti, nella fase delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero procedente a quello presso il giudice competente (art. 42), trattandosi di provvedimento emesso da organo sfornito di poteri giurisdizionali e parte del processo.

Ritiene, poi, che l'ipotesi, prevista dall'art. 27, di incompetenza dichiarata "successivamente" all'emissione della misura cautelare si riferisca solo a quella pronunciata nell'udienza preliminare, dato che, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, l'incompetenza dichiarata nel corso delle indagini preliminari ha effetto solo ai fini del provvedimento richiesto al giudice di dette indagini e non pregiudica - come precisato nella Relazione al progetto definitivo - né una diversa valutazione di costui ove ne venga successivamente richiesto l'intervento, né l'eventuale prosecuzione delle indagini da parte del pubblico ministero: con la conseguenza, nel caso di specie, che la trasmissione degli atti non poteva trovar ostacolo nella declaratoria di competenza implicita nei provvedimenti assunti dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova successivamente all'adozione della misura cautelare.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la norma di cui all'art. 27 - ispirata al principio di conservazione degli atti e concernente tutte le categorie di incompetenza - mira non a consentire una rivalutazione sull'opportunità di applicazione di quella od altra misura - secondo la previsione di cui all'art. 299 - ma a garantire all'indagato che il giudizio sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura cautelare venga nuovamente espresso dal giudice competente, che è il giudice naturale precostituito per legge.

La mancata previsione della stessa garanzia nel caso di trasmissione degli atti ex art. 54 viola, secondo il giudice a quo, gli artt. 3 e 25 della Costituzione. Né a ciò potrebbe supplirsi con la richiesta di riesame da parte dell'indagato, sia perché il giudice delle indagini preliminari presso il pubblico ministero ricevente potrebbe declinare la propria competenza, sia perché il rivolgersi, in tal caso, a quello che ha emesso la misura cautelare potrebbe dar luogo a provvedimenti confliggenti (ad es., revoca della misura da parte di quest'ultimo e applicazione di una più afflittiva, su richiesta del pubblico ministero, da parte del primo).

Sarebbe violata, inoltre, la garanzia di difesa di cui all'art. 24 Cost., dato che sarebbe pregiudicato "il diritto dell'indagato ad esercitare il diritto attribuitogli dall'art. 299, III comma, C.P.P.".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto l'inammissibilità della questione, dato che nella specie il giudice per le indagini preliminari presso il cui ufficio è il pubblico ministero ricevente ha già provveduto, il 9 novembre 1990, sulla richiesta di revoca della misura cautelare.

La questione sarebbe comunque infondata. La declaratoria di incompetenza "successiva" prevista dall'art. 27, presupponendo un nuovo intervento del giudice per le indagini preliminari dopo l'adozione della misura cautelare, è infatti solo eventuale, sicché, ove tale ipotesi non si verifichi, il giudice investito dopo la trasmissione degli atti ex art. 54 verrebbe a pronunciarsi sulla libertà dell'indagato ai sensi dell'art. 299 "esattamente come dovrebbe fare a seguito della declaratoria di incompetenza a norma dell'art. 27".

Il controllo da questa previsto, secondo l'Avvocatura, trova ragione "nella necessità di impedire che la declaratoria giurisdizionale di incompetenza resti priva di immediata 'verifica' da parte di un altro giudice, che potrebbe a sua volta ritenersi incompetente. Laddove, invece, questa necessità non sussiste se l'indagine si caratterizza per l'assenza di interventi giurisdizionali successivi a quelli dell'emissione della misura cautelare e quindi, per una sorta di fluida 'competenza a investigare' che è tipica del nuovo sistema processuale nella parte che attiene all'attività degli uffici requirenti".

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano dubita che contrasti con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione l'art. 27 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la cessazione d'efficacia delle misure cautelari disposte dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui sulla misura non provveda il giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, si applichi anche al caso in cui senza una declaratoria giudiziale di incompetenza gli atti vengano trasmessi, ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen., dal pubblico ministero procedente a quello presso il giudice ritenuto competente. A suo avviso, infatti, la garanzia di una verifica da parte del giudice competente della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura dovrebbe valere anche in tal caso, e in mancanza sarebbero violati il principio di uguaglianza, il diritto di difesa dell'indagato ed il principio del giudice naturale.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, rilevando che nel caso oggetto del giudizio principale il giudice per le indagini preliminari presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ricevette gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. provvide in effetti in ordine alla misura cautelare, pronunciandosi su un'istanza di revoca di questa. Ma l'eccezione non può essere accolta, dato che tale pronuncia risulta essere intervenuta oltre il ventesimo giorno dalla trasmissione degli atti.

3. - Nel merito, la questione non è fondata, in quanto con essa si pretende di rendere omogenea la disciplina di due situazioni che, nella logica del nuovo modello processuale, sono affatto diverse.

L'art. 27, invero, da un lato consente, a salvaguardia delle esigenze cautelari, che una misura finalizzata ad esse sia disposta da un giudice che si ritenga incompetente; dall'altro, però, impone - tanto nel caso che l'incompetenza sia dichiarata contestualmente, quanto in quello in cui essa sia riconosciuta successivamente, e cioè in occasione di altro provvedimento richiesto al medesimo giudice - che intervenga in tempi brevi (entro venti giorni dalla trasmissione degli atti) una nuova ed autonoma valutazione e decisione da parte del giudice competente, in mancanza della quale quella interinalmente adottata dal primo giudice è destinata a perdere la propria provvisoria efficacia.

Presupposto per l'applicazione di tale disciplina è, dunque, una declaratoria giurisdizionale di incompetenza che - pur se non è irreversibile in quanto è emessa allo stato degli atti e non è fondata su una completa conoscenza di questi (art. 22, secondo comma) - rende necessaria una nuova pronuncia sulla misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente e può essere rimossa, in caso di declinatoria da parte di entrambi i giudici, solo con la procedura dei conflitti (artt. 28 ss.).

L'art. 54, invece, concerne i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero, che il nuovo codice disciplina secondo criteri diversi da quelli che regolano la materia della competenza-incompetenza tra giudici.

Data la natura di parte sia pure pubblica, del pubblico ministero e la circostanza che le ipotesi ricostruttive dei fatti sono, nelle indagini preliminari, suscettibili di modificazioni idonee ad influire sulla titolarità di queste, si è privilegiata l'esigenza di efficacia e tempestività della funzione investigativa e si sono perciò adottati criteri di elasticità nella definizione dei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero, evitando una netta e rigorosa separazione dei rispettivi poteri (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 24). Così si è, da un lato, omesso di apprestare rimedi per imporre al pubblico ministero non legittimato la trasmissione degli atti a quello che sia titolare delle indagini preliminari alla stregua dei criteri di cui all'art. 51, e consentito che il pubblico ministero procedente le prosegua nonostante la declaratoria di incompetenza intervenuta in tale fase da parte del corrispondente giudice per le indagini preliminari (arg. ex art. 22 cit.); dall'altro, si sono regolati i conflitti negativi tra diversi uffici del pubblico ministero all'interno della struttura organizzativa di tale parte, attribuendone la risoluzione al procuratore generale (art. 54, secondo comma) ed evitando, così, di demandarla ad un giudice.

Nel contesto di una tale disciplina, perciò, la circostanza che il pubblico ministero procedente trasmetta gli atti a quello incardinato presso il giudice che egli ritenga competente (art. 54, primo comma) non è idonea né a comportare la competenza di quest'ultimo giudice - che può infatti declinarla ove gli si chieda un provvedimento -; né ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo né ad attribuirle un'efficacia solo interinale; e non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando in tal caso - diversamente che in quello contemplato dall'art. 27 - una pronuncia declinatoria di competenza.

Non sono invocabili, pertanto, né l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, né l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emessa.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.